Art. 94 · Ratifica
ConvenzioneParte NONA

Art. 94

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Ratifica

In vigore dal 22 giu 1978
Ratifica La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-94