Art. 90 · Riserva circa le azioni per contraffazione
ConvenzioneParte OTTAVA

Art. 90

194 / 272

Riserva circa le azioni per contraffazione

In vigore dal 22 giu 1978
Riserva circa le azioni per contraffazione 1. In deroga all', ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilità, in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validità del brevetto nazionale, può, all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorità giudiziarie investite di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorità giudiziaria ha sede. Tuttavia a) l'autorità giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validità del brevetto comunitario; b) l'autorità giudiziaria può basarsi soltanto sulle cause di nullità previste dall' ed è tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorità giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto è privo di effetti. 3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale. 4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunità europee può tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall', paragrafo 5, lettera b). 5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cesserà di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari. 6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 può ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima. 7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorità giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli della convenzione di esecuzione non si applicano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-90