Convenzione›Parte OTTAVA
Art. 86
190 / 272Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo
In vigore dal 22 giu 1978
Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica nè alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, nè ai brevetti europei che ne risultano qualora nella sua richiesta di rilascio di brevetto il richiedente dichiari che non desidera ottenere un brevetto comunitario. Tale dichiarazione non può essere ritirata.
2. L', paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorità, una data di priorità posteriori a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o più Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullità sano pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata.
3. Gli si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli e l'espressione "brevetto nazionale" agli .
4. Il Consiglio delle Comunità europee può decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunità europee o di uno Stato contraente.
5. La decisione di cui al paragrafo 4 sarà adottata
a) all'unanimità, nei primi dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
b) a maggioranza qualificata, in seguito. Tale maggioranza qualificata è quella prevista dall', paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del trattato che istituisce la Comunità economica europea.
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