Art. 83 · Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati
ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 83

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Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati

In vigore dal 22 giu 1978
Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati 1. Ove si applichi l', paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato. 2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-83