Art. 8 · Divisione di amministrazione dei brevetti
Convenzione

Art. 8

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Divisione di amministrazione dei brevetti

In vigore dal 22 giu 1978
Divisione di amministrazione dei brevetti 1. La divisione di amministrazione dei brevetti è competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa è competente per le decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni nel Registro dei brevetti comunitari. 2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista. 3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, nè delle commissioni di annullamento.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-8