Convenzione
Art. 77
123 / 272Sospensione della procedura
In vigore dal 22 giu 1978
Sospensione della procedura
1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorità giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilità dell'invenzione, essa può essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2.
2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorità giudiziaria nazionale può sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando è stata interposta opposizione o quando è stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, semprechè la decisione dell'autorità giudiziaria dipenda dalla validità di tale brevetto.
Su richiesta di una delle parti, l'autorità giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.
Storico versioni
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