Convenzione
Art. 76
122 / 272Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
In vigore dal 22 giu 1978
Obbligo dell'autorità giudiziaria nazionale
L'autorità giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-76