Convenzione›Parte SESTA
Art. 70
159 / 272Disposizioni complementari in materia di competenza
In vigore dal 22 giu 1978
Disposizioni complementari in materia di competenza
1. Nello Stato contraente le cui autorità giudiziarie hanno competenza in virtù degli le azioni vanno proposte dinanzi alle autorità giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato.
2. Gli si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo.
3. Qualora nessuna autorità giudiziaria abbia competenza, a norma degli e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per una azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione può essere proposta dinanzi alle autorità giudiziarie della Repubblica federale di Germania.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-70