Convenzione
Art. 61
119 / 272Spese
In vigore dal 22 giu 1978
Spese
1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e secondo equità, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese può essere presa anche quando la domanda di annullamento è ritirata o quando il brevetto comunitario è estinto o decaduto.
2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtù di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere può essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione.
3. È applicabile l', paragrafo 3, della conversione sul brevetto europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-61