Art. 54 · Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario
Convenzione

Art. 54

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Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario

In vigore dal 22 giu 1978
Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario 1. Se, in seguito all'esame previsto dall', la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda. 2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullità di cui all' non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, semprechè: a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto, b) la traduzione delle rivendicazioni modificate venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura, c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto. 3. Se la traduzione non è depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non è pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalità vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione. 4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nei Bollettino dei brevetti comunitari.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-54