Convenzione
Art. 53
111 / 272Esame della domanda
In vigore dal 22 giu 1978
Esame della domanda
1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullità di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato.
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli.
3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia confermato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda è considerata ritirata.
Storico versioni
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