Convenzione
Art. 52
110 / 272Domanda di limitazione
In vigore dal 22 giu 1978
Domanda di limitazione
1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario può venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o più Stati contraenti può essere richiesta solo nel caso previsto dall', paragrafo 1.
2. La domanda non può essere depositata se non è ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se è pendente una procedura di opposizione o di annullamento.
3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed è considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione.
4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l', paragrafo 3.
5. Se nel corso di una procedura di limitazione è depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finché non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.
Storico versioni
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