Art. 49 · Tasse annuali
ConvenzioneParte TERZA

Art. 49

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Tasse annuali

In vigore dal 22 giu 1978
Tasse annuali 1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento ci esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all', paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda. 2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, può essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa. 3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa è considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-49