Art. 47 · Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione
Convenzione

Art. 47

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Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione

In vigore dal 22 giu 1978
Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non è applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-47