Art. 45 · Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
Convenzione

Art. 45

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Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà

In vigore dal 22 giu 1978
Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà 1. Gli articoli da 39 a 43 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo. 2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-45