Art. 34 · Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione
Convenzione

Art. 34

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Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione

In vigore dal 22 giu 1978
Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione 1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, può essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtù del brevetto comunitario. 2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, può disporre che tale domanda conferisca al richiedente il diritto di cui, al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta, a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, ovvero b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione, in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-34