Art. 30 · Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione
Convenzione

Art. 30

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Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione

In vigore dal 22 giu 1978
Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione 1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa. 2. Il paragrafo 1 non è applicabile quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'. 3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all', lettere a), b) e c).
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