Convenzione
Art. 22
85 / 272Voti
In vigore dal 22 giu 1978
Voti
1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
2. È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto è competente a prendere ai sensi dell' e dell', lettera a).
3. L'astensione non è considerata come voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-22