Art. 22 · Voti
Convenzione

Art. 22

85 / 272

Voti

In vigore dal 22 giu 1978
Voti 1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. 2. È necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto è competente a prendere ai sensi dell' e dell', lettera a). 3. L'astensione non è considerata come voto.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-22