Convenzione›Parte DODICESIMA
Art. 176
245 / 272Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione
In vigore dal 22 giu 1978
Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione
1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell', paragrafo 4, o dell', l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all', paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.
2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1 così come sono definite nell', devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme è quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.
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