Art. 162 · Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti
ConvenzioneParte UNDICESIMA

Art. 162

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Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti

In vigore dal 22 giu 1978
Estensione progressiva del campo di attività dell'Ufficio europeo dei brevetti 1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il Consiglio d'amministrazione può, su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potrà essere limitata. Questa limitazione può concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito può essere loro riconosciuta. 3) Se una decisione è stata presa in virtù del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non può ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo. 4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non può essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtù del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli può presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo è considerata ritirata.
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