Art. 159 · Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio
ConvenzioneParte UNDICESIMA

Art. 159

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Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio

In vigore dal 22 giu 1978
Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio 1) Gli Stati di cui all', paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al più tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni. 3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.
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