Art. 158 · Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti
ConvenzioneParte DECIMA

Art. 158

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Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti

In vigore dal 22 giu 1978
Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti 1) La pubblicazione, in virtù dell' del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti è Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed è menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non è considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell', paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte. 2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione. 3) Se la domanda internazionale è pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli è stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell', paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all', paragrafi 1 e 2, è conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-158