Art. 149 · Designazione congiunta
ConvenzioneParte NONA

Art. 149

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Designazione congiunta

In vigore dal 22 giu 1978
Designazione congiunta 1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati. 2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti è l'Ufficio designato ai sensi dell', paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo è applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione è parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-149