Convenzione›Parte NONA
Art. 148
217 / 272Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
In vigore dal 22 giu 1978
Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
1) L' è applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.
2) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la domanda di brevetto europeo, semprechè questi Stati contraenti siano designati, può essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-148