Convenzione›Parte NONA
Art. 147
216 / 272Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario
In vigore dal 22 giu 1978
Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario
Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all', paragrafo 1, è calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all', paragrafo 1, è anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L', paragrafi 3 e 4, è applicabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-147