Art. 145 · Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione
ConvenzioneParte NONA

Art. 145

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Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione

In vigore dal 22 giu 1978
Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione 1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attività degli organi speciali istituiti a norma dell', paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è responsabile delle attività degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione. 2) La composizione, le competenze e le attività del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.
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