Art. 144 · Rappresentanza dinanzi agli organi speciali
ConvenzioneParte NONA

Art. 144

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Rappresentanza dinanzi agli organi speciali

In vigore dal 22 giu 1978
Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo degli Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all', paragrafo 2.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-144