Convenzione›Parte NONA
Art. 144
213 / 272Rappresentanza dinanzi agli organi speciali
In vigore dal 22 giu 1978
Rappresentanza dinanzi agli organi speciali
Il gruppo degli Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-144