Convenzione
Art. 134
133 / 272Mandatari abilitati
In vigore dal 22 giu 1978
Mandatari abilitati
1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uomo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Può essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;
b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c) ha superato l'esame europeo d'idoneità.
3) L'iscrizione è effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.
5) Per l'esercizio della sua attività di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 è autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorità di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.
6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a).
7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta così come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli può agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5.
8) Il Consiglio d'amministrazione può prendere disposizioni relative:
a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneità, ed all'esecuzione di questo esame;
b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtù delle
disposizioni dell', paragrafo 7, e
c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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