Art. 122 · Restitutio in integrum
ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 122

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Restitutio in integrum

In vigore dal 22 giu 1978
Restitutio in integrum 1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti è, su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto è considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso. 2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all', paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno. 3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa è considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione è stata pagata. 4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta. 5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all', paragrafo 3, all', paragrafo 3, all', paragrafo 2, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 2. 6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda può continuare tale attività a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni. 7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorità di questo Stato.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-122