Convenzione
Art. 12
75 / 272Indipendenza dei membri delle commissioni di annullamento
In vigore dal 22 giu 1978
Indipendenza dei membri delle commissioni di annullamento
1. I membri delle commissioni di annullamento sono nominati per un periodo di cinque anni e durante questo periodo non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e semprechè la Corte di giustizia delle Comunità europee, adita dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, prenda una decisione in tal senso.
2. I membri delle commissioni di annullamento non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, nè della divisione di amministrazione dei brevetti o delle divisioni di annullamento.
3. Nelle loro decisioni i membri delle commissioni di annullamento non sono vincolati da alcuna istruzione e devono attenersi unicamente alle disposizioni della presente convenzione.
4. Il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento è adottato conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Esso deve essere approvato dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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