Art. 119 · Notifica
ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 119

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Notifica

In vigore dal 22 giu 1978
Notifica L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-119