Art. 113 · Fondamento delle decisioni
ConvenzioneParte SETTIMA

Art. 113

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Fondamento delle decisioni

In vigore dal 22 giu 1978
Fondamento delle decisioni 1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. 2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-113