Convenzione›Parte SESTA
Art. 112
169 / 272Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso
In vigore dal 22 giu 1978
Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso
1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:
a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale;
b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti può sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione.
2) Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso.
3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.
Storico versioni
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