Art. 11 · Nomina dei membri delle commissioni di annullamento
Convenzione

Art. 11

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Nomina dei membri delle commissioni di annullamento

In vigore dal 22 giu 1978
Nomina dei membri delle commissioni di annullamento 1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione nomina: a) i presidenti delle commissioni di annullamento su proposta di uno dei membri del comitato, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o su proposta di quest'ultimo; b) gli altri membri delle commissioni di annullamento su proposta del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 2. I membri delle commissioni di annullamento possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal comitato ristretto, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 1, il comitato ristretto esercita il potere disciplinare sulle persone nominate ai sensi del paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-11