Convenzione›Parte SESTA
Art. 109
166 / 272Revisione pregiudiziale
In vigore dal 22 giu 1978
Revisione pregiudiziale
1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.
2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-109