Art. 109 · Revisione pregiudiziale
ConvenzioneParte SESTA

Art. 109

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Revisione pregiudiziale

In vigore dal 22 giu 1978
Revisione pregiudiziale 1) Se l'organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte. 2) Se la rettifica della decisione non è fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.
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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-109