Convenzione›Parte SESTA
Art. 106
163 / 272Decisioni contro le quali si può ricorrere
In vigore dal 22 giu 1978
Decisioni contro le quali si può ricorrere
1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2) Un ricorso può essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.
3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.
4) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non può essere l'unico oggetto di un ricorso.
5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione può essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.
Storico versioni
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