Art. 105 · Intervento del contraffattore presunto
ConvenzioneParte QUINTA

Art. 105

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Intervento del contraffattore presunto

In vigore dal 22 giu 1978
Intervento del contraffattore presunto 1) Se una opposizione al brevetto europeo è stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli è stata intentata può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione è stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto. 2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalità, l'intervento è assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.
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