Art. 1 · Diritto comune per i brevetti
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 1

138 / 272

Diritto comune per i brevetti

In vigore dal 22 giu 1978
CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE (Convenzione sul brevetto comunitario) PREAMBOLO LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea, DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973; SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunità delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione; CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunità economica europea è l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci; CONSIDERANDO che uno dei mezzi più idonei al conseguimento di tale obiettivo per la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti è l'istituzione di un regime comunitario di brevetti; CONSIDERANDO che l'istruzione di tale regime comunitario di brevetti è perciò indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed è quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario; CONSIDERANDO che a tal fine occorre che vengano conclusi tra loro una convenzione che costituisca un accordo particolare ai sensi dell' della convenzione sul rilascio di brevetti europei, nonché un trattato di brevetto regionale ai sensi dell', paragrafo 1, del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo particolare ai sensi dell' della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967; CONSIDERANDO essenziale che la presente convenzione venga interpretata in modo uniforme affinché i diritti e gli obblighi risultanti dal brevetto comunitario siano identici in tutta la Comunità e che quindi venga attribuita competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee; CONVINTE perciò che la conclusione della presente convenzione è necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunità economica europea e dunque rappresenta per gli Stati membri un opportuno provvedimento da adottare - fatte salve le procedure nazionali di ratifica - per l'assolvimento degli obblighi della Comunità, HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine designato come plenipotenziari: Sua Maesta il Re dei belgi il sig. J. DESCHAMPS ambasciatore del Belgio a Lussemburgo Sua Maesta la Regina di Danimarca il sig. K. V. SKJODT direttore, ufficio danese dei brevetti il Presidente della Repubblica Federale di Germania il sig. PETERS HERMES sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri il Presidente della Repubblica francese il sig. Emile CAZIMAJOU ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto il Presidente dell'Irlanda il sig. John BRUTON sottosegretario di Stato parlamentare, ministero dell'industria e del commercio il Presidente della Repubblica italiana l'on. Francesco CATTANEI sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo il sig. Marcel MARAT ministro dell'economia, del ceto medio e del turismo Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi il sig. Th. M. HAZEKAMP sottosegretario di Stato all'economia Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord il sig. GORONWY-ROBERTS ministro aggiunto agli affari esteri e del Commonwealth, vicepresidente della camera dei Lords I QUALI, riuniti in sede di Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: Diritto comune per i brevetti 1. Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni. 2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonché le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260#art-c-1