Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.
Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. 278 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 Costituzione di una unione Art. 2 Definizioni Art. 3 Domanda internazionale Art. 4 Richiesta Art. 5 Descrizione Art. 6 Rivendicazioni Art. 7 Disegni Art. 8 Rivendicazione di priorità Art. 9 Depositante Art. 10 Ufficio ricevente Art. 11 Data del deposito ed effetti della domanda internazionale Art. 12 Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale Art. 13 Possibilità per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale Art. 14 Irregolarità nella domanda internazionale Art. 15 Ricerca internazionale Art. 16 Amministrazione incaricata della ricerca internazionale Art. 17 Procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale Art. 18 Rapporto di ricerca internazionale Art. 19 Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale Art. 20 Comunicazione agli uffici designati Art. 21 Pubblicazione internazionale Art. 22 Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati Art. 23 Sospensione della procedura nazionale Art. 24 Possibile perdita degli effetti negli Stati designati Art. 25 Revisione da parte degli uffici designati Art. 26 Possibilità di correzione presso gli uffici designati Art. 27 Esigenze nazionali Art. 28 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati Art. 29 Effetti della pubblicazione internazionale Art. 30 Carattere confidenziale della domanda internazionale Art. 31 Richiesta di esame preliminare internazionale Art. 32 Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale Art. 33 Esame preliminare internazionale Art. 34 Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale Art. 35 Rapporto di esame internazionale Art. 36 Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale Art. 37 Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni Art. 38 Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale Art. 39 Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti Art. 40 Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure Art. 41 Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti Art. 42 Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti Art. 43 Richiesta di taluni titoli di protezione Art. 44 Richiesta di due titoli di protezione Art. 45 Trattato di brevetto regionale Art. 46 Traduzione scorretta della domanda internazionale Art. 47 Termini Art. 48 Inosservanza di taluni termini Art. 49 Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali Art. 50 Servizi d'informazione sui brevetti Art. 51 Assistenza tecnica Art. 52 Rapporti con le altre disposizioni del trattato Art. 53 Assemblea Art. 54 Comitato esecutivo Art. 55 Ufficio internazionale Art. 56 Comitato di cooperazione tecnica Art. 57 Finanze Art. 58 Regolamento d'esecuzione Art. 59 Controversie Art. 60 Revisione del trattato Art. 61 Modificazione di talune disposizioni del trattato Art. 62 Modalità secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato Art. 63 Entrata in vigore del trattato Art. 64 Riserve Art. 65 Applicazione progressiva Art. 66 Denuncia Art. 67 Firma e lingue Art. 68 Funzioni del depositario Art. 69 Notificazioni Protocollo
sezione II RICONOSCIMENTO
Art. 1 PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI (Protoc Art. 2 Articolo 2 Gli archivi dell'Organizzazione come anche qualsiasi documento che le apparteng Art. 3 Articolo 3 1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunit Art. 4 Articolo 4 1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i Art. 5 Articolo 5 Le merci importate o esportate dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue Art. 6 Articolo 6 Nessuna esenzione è concessa in virtù degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e l Art. 7 Articolo 7 1) Le merci appartenenti all'Organizzazione, acquistate o importate conformemen Art. 8 Articolo 8 La trasmissione di pubblicazioni e di qualsiasi altro materiale informativo da Art. 9 Articolo 9 Gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione, in materia di regolamento de Art. 10 Articolo 10 1) Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi do Art. 11 Articolo 11 Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entra Art. 12 Articolo 12 1) I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o e Art. 13 Articolo 13 1) Salve le disposizioni dell'articolo 6, il Presidente dell'Ufficio europeo d Art. 14 Articolo 14 Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti: a) godono, anche dopo lo sciogli Art. 15 Articolo 15 Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono m Art. 16 Articolo 16 1) Nelle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio d'amministrazione f Art. 17 Articolo 17 Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono Art. 18 Articolo 18 L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati Art. 19 Articolo 19 1) I privilegi e le immunità previsti nel presente protocollo non sono stabili Art. 20 Articolo 20 1) L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorità competenti degli S Art. 21 Articolo 21 Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti ne Art. 22 Articolo 22 Nessuno Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui Art. 23 Articolo 23 1) Ogni Stato contraente può sottoporre a un Tribunale arbitrale internazional Art. 24 Articolo 24 1) Il Tribunale arbitrale di cui all'articolo 23 è composto di tre membri: un Art. 25 Articolo 25 Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione può concludere Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360
Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. — Portale Normativo | Portale Normativo