Art. 9
LEGGE 25 maggio 1978, n. 234
In vigore dal 21 giu 1978
La corresponsione del contributo nel pagamento degli interessi, che sia cessata a causa dell'avvenuta perdita da parte delle unità finanziate dei requisiti della più alta classe del R.I.Na., potrà essere ripristinata qualora i requisiti di classe vengano riacquistati nell'arco di un biennio.
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