Art. 3 · LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

Art. 3

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 21 giu 1978
I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi già in esercizio di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e di età non superiore a dieci anni. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di età superiore ad anni cinque, la durata massima di anni dieci del finanziamento è ridotta di altrettanti anni di quanto l'età della nave supera gli anni cinque. Per le navi di cui ai precedenti commi è ritenuto accettabile dal Ministero della marina mercantile il prezzo valutato all'atto dell'autorizzazione all'importazione. Per i finanziamenti concessi ai sensi dei commi precedenti, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante la corresponsione all'impresa medesima - per la durata dei finanziamenti stessi - di un contributo nel pagamento degli interessi in ragione del 35 per cento del tasso contrattuale, che non potrà essere superiore al tasso massimo di riferimento di cui all'.
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