Art. 1 · LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

Art. 1

LEGGE 25 maggio 1978, n. 234

In vigore dal 1 apr 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Per i lavori relativi alla costruzione, alla trasformazione, alla modificazione nonchè alle grandi riparazioni di navi, l'importo dei finanziamenti, previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di aziende ed istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, non può eccedere il 70 per cento del prezzo stabilito contrattualmente tra impresa e cantiere, ovvero preventivato dal cantiere che assume in proprio i lavori medesimi. Tale prezzo è maggiorato, in caso di nuova costruzione, del 10 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari sostenuti durante i lavori. Il prezzo di cui al precedente comma deve essere ritenuto accettabile, in via preliminare, dal Ministero della marina mercantile, tenuto conto, per le nuove costruzioni, senza alcuna considerazione del costo di costruzione, del prezzo di unità similari sul mercato italiano o, in mancanza, sul mercato internazionale. Le valutazioni del Ministero della marina mercantile sul prezzo delle costruzioni ammesse a contributo vengono comunicate alla commissione di cui all' della legge 2 febbraio 1974, n. 26 . Il finanziamento non può superare, in ogni caso, la durata di quindici anni.
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