Art. 2

Art. 2

In vigore dal 30 giu 1978
Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli degli accordi stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - MORLINO - MALFATTI - PANDOLFI - DONAT-CATTIN - OSSOLA - BISAGLIA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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