Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977.
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, l'Egitto, la Giordania, la Siria ed il Libano, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati del Mashrek, firmati a Bruxelles il 18 gennaio e il 3 maggio 1977. 99 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 16 ARTICOLO 16. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Libano, i dazi doganali all'im Art. 17 ARTICOLO 17. I prodotti di seguito riportati, originari del Libano, sono soggetti, all'imp Art. 18 ARTICOLO 18. A condizione che il Libano applichi una tassa speciale alla esportazione dell Art. 19 ARTICOLO 19. 1. I tassi di riduzione di cui all'articolo 16 si applicano ai dazi doganali Art. 20 ARTICOLO 20. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuaz Art. 21 ARTICOLO 21. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono b Art. 22 ARTICOLO 22. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Liba Art. 23 ARTICOLO 23. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Acc Art. 24 ARTICOLO 24. Qualora il Libano, conformemente alla propria legislazione, applichi per un d Art. 25 ARTICOLO 25. In occasione degli esami di cui all'articolo 44 dell'Accordo, le Parti contra Art. 26 ARTICOLO 26. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, il Protocollo n. 2 determina l Art. 27 ARTICOLO 27. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti con Art. 28 ARTICOLO 28. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fisc Art. 29 ARTICOLO 29. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della Art. 30 ARTICOLO 30. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, Art. 31 ARTICOLO 31. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping delle sue relaz Art. 32 ARTICOLO 32. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di di Art. 33 ARTICOLO 33. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbe Art. 34 ARTICOLO 34. In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBB Art. 9 ARTICOLO 9. 1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappres Art. 11 ARTICOLO 11. 1. La presidenza del Comitato misto e esercitata a turno da ciascuna delle Pa Art. 12 ARTICOLO 12. Gli articoli 40-46 dell'Accordo di cooperazione si applicano, mutatis mutandi Art. 13 ARTICOLO 13. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazi Art. 14 ARTICOLO 14. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese Art. 15 ARTICOLO 15. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secon titolo I SCAMBI COMMERCIALI
Art. 2 ARTICOLO 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenend Art. 3 ARTICOLO 3. I dazi doganali e tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione ne Art. 4 ARTICOLO 4. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Libano, non possono be Art. 5 ARTICOLO 5. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di eff Art. 6 ARTICOLO 6. Gli articoli 21-34 dell'Accordo di cooperazione firmato in data odierna si app Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Se le offerte fatte da imprese libanesi sono suscettibili di pregiudicare i Art. 8 ARTICOLO 8. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità titolo III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 35 ARTICOLO 35. 1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli o Art. 36 ARTICOLO 36. 1. Il Consiglio di cooperazione è composto di rappresentanti delle Comunità e Art. 37 ARTICOLO 37. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ci Art. 38 ARTICOLO 38. 1. Il Consiglio di cooperazione può decidere d'istituire qualsiasi Comitato a Art. 39 ARTICOLO 39. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la co Art. 40 ARTICOLO 40. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le inform Art. 41 ARTICOLO 41. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte a Art. 42 ARTICOLO 42. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere l Art. 43 ARTICOLO 43. Nei settori contemplati dall'Accordo: il regime applicato dal Libano nei conf Art. 44 ARTICOLO 44. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati d Art. 45 ARTICOLO 45. I Protocolli 1 e 2, nonché gli Allegati A, B e C sono parte integrante dell'A Art. 46 ARTICOLO 46. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notific Art. 47 ARTICOLO 47. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazi Art. 48 ARTICOLO 48. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese Art. 49 ARTICOLO 49. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispetti Art. 50 ARTICOLO 50. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese Art. 51 ARTICOLO 51. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispetti Protocollo n. 1
titolo III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALLA COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA ARTICOLO 1. Nel quadro de Art. 2 ARTICOLO 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 198 Art. 3 ARTICOLO 3. 1. L'importo complessivo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamen Art. 4 ARTICOLO 4. Le condizioni di finanziamento o di partecipazione al finanziamento dei proget Art. 5 ARTICOLO 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devon Art. 6 ARTICOLO 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di Art. 7 ARTICOLO 7. Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l' Art. 8 ARTICOLO 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: lo Art. 9 ARTICOLO 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità ed il Libano definiscono di Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Proto Art. 11 ARTICOLO 11. Il Libano o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protocol Art. 12 ARTICOLO 12. 1 Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle a Art. 13 ARTICOLO 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, il Libano riserva agli appalti e c Art. 14 ARTICOLO 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario diverso dallo Stato libanese Art. 15 ARTICOLO 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo; il Art. 16 ARTICOLO 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annual Protocollo n. 2
titolo I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI" E AI METOD Art. 2 ARTICOLO 2. Sono considerati "totalmente ottenuti" in Libano o nella Comunità, ai sensi de Art. 3 ARTICOLO 3. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e parag Art. 4 ARTICOLO 4. Quando gli elenchi A e B, di cui all'articolo 3, prevedono che le merci ottenu Art. 5 ARTICOLO 5. 1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente tr titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 ARTICOLO 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Proto Art. 7 ARTICOLO 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle au Art. 8 ARTICOLO 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle au Art. 9 ARTICOLO 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è redatto in base al formula Art. 10 ARTICOLO 10. 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un su Art. 11 ARTICOLO 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, ent Art. 12 ARTICOLO 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità Art. 13 ARTICOLO 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità Art. 14 ARTICOLO 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni figuranti nel certificato Art. 15 ARTICOLO 15. La sostituzione di uno o di alcuni certificati di circolazione delle merci EU Art. 16 ARTICOLO 16. Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'Allegato VI, è compilato dal Art. 17 ARTICOLO 17. 1. Sono ammesse, quali prodotti originari, senza che occorra presentare un ce Art. 18 ARTICOLO 18. 1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Libano per un'esposizione in un altr Art. 19 ARTICOLO 19. 1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 d Art. 20 ARTICOLO 20. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione del Art. 21 ARTICOLO 21. Il Libano e la Comunità prendono tutte le misure necessarie per evitare che l Art. 22 ARTICOLO 22. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Li Art. 23 ARTICOLO 23. Si applicano sanzioni nei confronti di tutti coloro che, per far ammettere un Art. 24 ARTICOLO 24. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. Art. 25 ARTICOLO 25. Il Consiglio di cooperazione può decidere di modificare le disposizioni del p Art. 26 ARTICOLO 26. 1. La Comunità ed il Libano prendono tutte le misure necessarie affinché i ce Art. 27 ARTICOLO 27. La Comunità ed il Libano adottano, per quel che li concerne, le misure necess Art. 28 ARTICOLO 28. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Art. 29 ARTICOLO 29. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo 1 che, alla data dell'entra Art. 30 ARTICOLO 30. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservaz Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360