Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976.
Ratifica ed esecuzione degli accordi di cooperazione economica, tecnica, finanziaria e commerciale tra gli Stati membri della Comunita' economica europea ed il Consiglio delle Comunita' europee, da un lato, e, rispettivamente, la Tunisia, l'Algeria ed il Marocco, dall'altro, nonche' degli accordi di cooperazione nei settori di competenza della CECA tra gli Stati membri di tale Comunita' ed i suddetti Stati africani, firmati a Tunisi, ad Algeri ed a Rabat rispettivamente il 25, 26 e 27 aprile 1976. 113 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 14 Articolo 14. Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate n Art. 15 Articolo 15. 1. Per i prodotti sottoelencati, originari del Marocco, i dazi doganali all'i Art. 16 Articolo 16. La Comunità adotta tutti i provvedimenti necessari affinché il prelievo da ap Art. 17 Articolo 17. 1. A condizione che il Marocco applichi una tassa speciale all'esportazione d Art. 18 Articolo 18. Fatta salva la riscossione dell'elemento mobile del prelievo determinato conf Art. 19 Articolo 19. 1. Con decorrenza dal 1 luglio 1976, le preparazioni e conserve di sardine de Art. 20 Articolo 20. 1. Per i prodotti di seguito elencati, originari del Marocco, i dazi doganali Art. 21 Articolo 21. 1. Per i vini di uve fresche di cui alla voce ex 22.05 della tariffa doganale Art. 22 Articolo 22. 1. Per i prodotti indicati qui di seguito, originari del Marocco, i dazi doga Art. 23 Articolo 23. 1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo da appl Art. 24 Articolo 24. 1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 19, 20, 21 e 22 si applicano Art. 25 Articolo 25. 1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuaz Art. 26 Articolo 26. 1. I prodotti di cui al presente Accordo, originari del Marocco, non possono Art. 27 Articolo 27. 1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, il Maro Art. 28 Articolo 28. 1. Le Parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente Acc Art. 29 Articolo 29. Qualora il Marocco, conformemente alla propria legislazione, applichi per un Art. 30 Articolo 30. In occasione degli esami di cui all'articolo 55 dell'Accordo, le Parti contra Art. 31 Articolo 31. La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione del presente tit Art. 32 Articolo 32. In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti con Art. 33 Articolo 33. Le Parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fisc Art. 34 Articolo 34. I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della Art. 35 Articolo 35. L'Accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, Art. 36 Articolo 36. 1. Se una delle Parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relaz Art. 37 Articolo 37. In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di di Art. 38 Articolo 38. 1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbe Art. 39 Articolo 39. In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E IL REGNO Art. 7 Articolo 7. 1. È istituito un Comitato misto incaricato di gestire l'Accordo e di curarne Art. 8 Articolo 8. 1. Il Comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rapprese Art. 9 Articolo 9. 1. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Par Art. 10 Articolo 10. Gli articoli 49-57 dell'Accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis Art. 11 Articolo 11. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazi Art. 12 Articolo 12. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese Art. 13 Articolo 13. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secon titolo I LA COOPERAZIONE COMMERCIALE
Art. 2 Articolo 2. L'Accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le Parti contraenti, tenend Art. 3 Articolo 3. 1. I prodotti originari del Marocco sono ammessi all'importazione nella Comuni Art. 4 Articolo 4. Gli articoli 26-39 dell'Accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna s Art. 5 Articolo 5. 1. Se le offerte fatte da imprese marocchine sono suscettibili di pregiudicare Art. 6 Articolo 6. L'Accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità titolo III COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA MANODOPERA
Art. 40 Articolo 40. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati Art. 41 Articolo 41. 1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinan Art. 42 Articolo 42. 1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, Art. 43 Articolo 43. Le disposizioni emanate dal Consiglio di cooperazione conformemente all'artic titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 44 Articolo 44. 1. È istituito un Consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli o Art. 45 Articolo 45. 1. Il Consiglio di cooperazione è composto dai membri del Consiglio delle Com Art. 46 Articolo 46. 1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un Art. 47 Articolo 47. 1. Il Consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi co Art. 48 Articolo 48. Il Consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la co Art. 49 Articolo 49. Ogni Parte contraente comunica, a richiesta dell'altra Parte, tutte le inform Art. 50 Articolo 50. 1. Qualora la Comunità dovesse concludere un Accordo di associazione che abbi Art. 51 Articolo 51. 1. Le Parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte a Art. 52 Articolo 52. 1. Le controversie sorte tra le Parti contraenti relativamente all'interpreta Art. 53 Articolo 53. Nessuna disposizione dell'Accordo vieta ad una Parte contraente di prendere l Art. 54 Articolo 54. Nei settori contemplati dall'Accordo: - il regime applicato dal Marocco nei c Art. 55 Articolo 55. Le Parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati d Art. 56 Articolo 56. I Protocolli 1 e 2, nonché gli Allegati A, B, C e D sono parte integrante del Art. 57 Articolo 57. Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notific Art. 58 Articolo 58. Il presente Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazi Art. 59 Articolo 59. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese Art. 60 Articolo 60. Il presente Accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le rispetti Protocollo n. 1
titolo IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 1 PROTOCOLLO N. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria Articolo 1. Nel quadro de Art. 2 Articolo 2. 1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 198 Art. 3 Articolo 3. 1. L'importo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la Art. 4 Articolo 4. 1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Ban Art. 5 Articolo 5. 1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devon Art. 6 Articolo 6. 1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di Art. 7 Articolo 7. Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l' Art. 8 Articolo 8. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica: a) in genere: - Art. 9 Articolo 9. 1. All'entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità e il Marocco definiscono di Art. 10 Articolo 10. 1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente Proto Art. 11 Articolo 11. Il Marocco o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente Protoco Art. 12 Articolo 12. 1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle Art. 13 Articolo 13. Nel quadro della sua legislazione vigente, il Marocco riserva agli appalti e Art. 14 Articolo 14. La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato marocch Art. 15 Articolo 15. Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente Protocollo, il Art. 16 Articolo 16. I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annual Art. 17 Articolo 17. Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, le Parti Protocollo n. 2
titolo I DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Art. 1 PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai meto Art. 2 Articolo 2. Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 "totalmente ott Art. 3 Articolo 3. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono consider Art. 4 Articolo 4. Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ot Art. 5 Articolo 5. 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono conside titolo II METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 6 Articolo 6. 1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente Proto Art. 7 Articolo 7. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è rilasciato dalle autori Art. 8 Articolo 8. 1. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle au Art. 9 Articolo 9. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è compilato secondo la formu Art. 10 Articolo 10. 1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un su Art. 11 Articolo 11. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve, essere presentato, en Art. 12 Articolo 12. Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 è presentato alle autorità Art. 13 Articolo 13. 1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità Art. 14 Articolo 14. L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato Art. 15 Articolo 15. La sostituzione di uno o più certificati di circolazione con uno o più altri Art. 16 Articolo 16. Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'Allegato VI è compilato dall' Art. 17 Articolo 17. 1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un cer Art. 18 Articolo 18. 1. Le merci spedite dalla Comunità o dal Marocco per un'esposizione in un pae Art. 19 Articolo 19. 1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 d Art. 20 Articolo 20. In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazio Art. 21 Articolo 21. 1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci Art. 22 Articolo 22. La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiest Art. 23 Articolo 23. Il Marocco e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano Art. 24 Articolo 24. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, il Ma Art. 25 Articolo 25. Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce Art. 26 Articolo 26. 1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. Art. 27 Articolo 27. Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'arti Art. 28 Articolo 28. Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione de Art. 29 Articolo 29. 1. È istituito un "Comitato di cooperazione doganale" incaricato di assicurar Art. 30 Articolo 30. 1. La Comunità e il Marocco adottano le misure necessarie affinché i certific Art. 31 Articolo 31. La Comunità e il Marocco adottano, per quanto li concerne, le misure necessar Art. 32 Articolo 32. Gli allegati al presente Protocollo sono parte integrante di quest'ultimo. Art. 33 Articolo 33. Le merci rispondenti alle disposizioni del Titolo i che, alla data dell'entra Art. 34 Articolo 34. Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica "osservaz Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360