Art. 71 · LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

Art. 71

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Per i contratti dell'amministrazione regionale sui quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato apposto il visto di esecutorietà da parte del presidente della giunta regionale, il termine per la registrazione fiscale decorre dalla data in cui l'ufficiale rogante ha avuto notizia dell'apposizione di detto visto.
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