Art. 36 · LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

Art. 36

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: 1) ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale; 2) alla sanità aerea e di frontiera, ivi comprese le misure quarantenarie; 3) alla ricerca e sperimentazione scientifica di rilevanza nazionale svolte da appositi istituti in ordine all'origine, evoluzione, prevenzione e cura delle malattie; 4) agli aspetti sanitari della prevenzione degli infortuni sul lavoro; 5) alle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura o agli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la regione; 6) alla produzione, commercio, vendita e pubblicità dei prodotti chimici usati in medicina, dei preparati farmaceutici, preparati galenici, specialità medicinali, vaccini, virus, sieri, tossine e prodotti assimilati, emoderivati, presidi medicochirurgici e prodotti assimilati; 7) alla coltivazione, produzione, impiego, commercio all'ingrosso, importazione, esportazione e transito, acquisto, detenzione o somministrazione di sostanze stupefacenti e di sostanze psicoattive e loro derivati; 8) alla produzione e commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia; agli aspetti igienico sanitari della produzione, commercio di sostanze alimentari e bevande e dei relativi additivi, coloranti, surrogati o succedanei; dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; dei mangimi, integratori ed additivi nella alimentazione degli animali; 9) al riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali ed al rilascio delle autorizzazioni per la loro utilizzazione a scopo sanitario e relativa pubblicità sanitaria; 10) alla produzione ed impiego pacifico dell'energia nucleare; 11) alle professioni sanitarie ed agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali; alle professioni sanitarie ausiliarie ed arti ausiliarie delle professioni sanitarie; agli ordini ed ai collegi professionali; 12) alla determinazione dei requisiti di ammissione alle scuole per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliare e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie; alla determinazione delle materie fondamentali di insegnamento. Restano ferme le leggi dello Stato sul riscontro diagnostico, sull'ammissibilità del prelievo di parti di cadavere a scopo terapeutico e sull'ammissibilità del trapianto di organi e tessuti da persone viventi.
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