Art. 22
LEGGE 16 maggio 1978, n. 196
In vigore dal 7 giu 1978
Allorchè sarà avvenuto il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di servizi antincendi nei modi previsti dall' della presente legge, il contributo di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1961, n. 469, relativamente alle assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella Valle d'Aosta, dovrà essere versato alla regione Valle d'Aosta o direttamente alla cassa antincendi che detta regione istituisce.
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