Art. 21 · LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

Art. 21

LEGGE 16 maggio 1978, n. 196

In vigore dal 7 giu 1978
Il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta è delegato ad esercitare per il territorio della Valle d'Aosta anche le funzioni che la legge 8 dicembre 1970, n. 996, affida al commissario del Governo. Il comitato regionale per la protezione civile di cui all' della legge 8 dicembre 1970, n. 996, è, in Valle d'Aosta, organo della regione. Ai lavori del comitato regionale per la protezione civile della Valle d'Aosta sono chiamati a partecipare, senza voto deliberativo, anche i sindaci dei maggiori comuni della regione e, in ogni caso, i sindaci dei comuni colpiti da calamità naturali o catastrofe. L'ufficio regionale della protezione civile previsto dall'ultimo comma dell' della suddetta legge 8 dicembre 1970, n. 996, è in Valle d'Aosta ufficio della regione.
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