Art. 66 · LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

Art. 66

LEGGE 27 aprile 1978, n. 143

In vigore dal 14 mag 1978
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle finanze, alle variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli nn. 1090, 3128, 3462, 3855, 4656, 5388 e 6041 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1978, concernenti spese relative al funzionamento dei centri meccanografici.
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